martedì 1 luglio 2014

Accogliemento Odg relativo al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari


Mi è arrivata comunicazione dal Sottosegretario di Stato alla Salute
dell'accogliemento e della trasmissione al Ministero del seguente OdG.
Ora dovremo monitorarne l'attuazione!!!
 
 
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/02325/038


presentato da DAGA Federica

Mercoledì 28 maggio 2014, seduta n. 235




La Camera,

premesso che:

l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:

a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a));

b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b)), come sostituita dal Senato.

c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto:
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:

1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità

soggettive della persona (comma 1, lettera b));

2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));

3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater));

4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter)), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis));

5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis)),



impegna il Governo

a verificare che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedano anche al potenziamento anche delle strutture intermedie di secondo livello volte ad ospitare i casi meno gravi.

9/2325/
38. Daga.

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