In commissione Politiche Europee, alla Camera dei Deputati, è in discussione la Legge Europea 2014.
Si tratta di un provvedimento che viene redatto dal Governo, che si ripete all'occorrenza poiché consente l'adeguamento della normativa italiana alla disciplina comunitaria,
utile anche a sanare eventuali procedure di infrazione.
Dati gli argomenti che tratto solitamente, quest'anno mi sto dedicando all'articolo 7, importante perché modifica la norma
riguardante gli affidamenti dei Servizi Pubblici Locali alle società
quotate in borsa.
Parliamo quindi di Acqua, Rifiuti e Trasporto Pubblico Locale dati in gestione a soggetti di diritto privato, Società per Azioni che risultano quotate in borsa o sue controllate.
La versione iniziale depositata dal Governo prevedeva che gli
affidamenti diretti effettuati dopo la data del 1° ottobre 2003 "a società
poste sotto il controllo di societa quotate cessano, improrogabilmente e
senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31
dicembre 2018".
Se la legge fosse stata approvata con questo testo, per gli affidamenti assegnati dopo il 1° ottobre 2003 si poteva riaprire da zero la partita
della gestione pubblica visto che la scadenza veniva fissata al 2018.
7.1.
Al comma 1, capoverso comma 22 sostituire le parole: cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. con le seguenti: cessano al 31 dicembre 2015.
col fine di sanare la situazione della
illegittima salvaguardia degli affidamenti diretti a società quotate in borsa se
effettuati prima del 1° ottobre 2003.
Troppo bello per essere vero! Pensate che per attuare quanto ci
chiede l'Europa si stava finalmente dando anche attuazione al volere
referendario!
Devono essersene accorti, e infatti lo scorso 4 maggio 2015, durante la discussione della Legge Europea in commissione, è spuntato fuori un emendamento del Governo, esattamente questo testo:
ART. 7.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali – Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003).
1. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il
comma 22 è sostituito dal seguente:
«
22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del
31
dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a
tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel
contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli
affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano,
improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione
dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società
poste, successivamente al 31 dicembre 2004 sotto il controllo di
società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza
di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione
europea applicabili allo specifico affidamento, cessano
improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente
affidante il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di
servizio o negli altri atti che regolano il rapporto se anteriori».
7. 4. Il Governo.
che va a sostituire in toto il primo testo depositato in Gazzetta Ufficiale, cioè quanto riporto di seguito:
Art. 7.
(Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003).
1. Il comma 22 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, è sostituito dal seguente:
«
22. Gli affidamenti diretti, assentiti alla data del
1o
ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in un
mercato regolamentato a tale data e a società da esse controllate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano
alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che
regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di
scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita
deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3-
bis, comma 2-
bis, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, gli
affidamenti diretti a società poste, successivamente al 1
o
ottobre 2003, sotto il controllo di società quotate cessano,
improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente
affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di
servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriore».
Questa modifica è probabilmente intervenuta per il volere
delle solite lobby che hanno chiesto di sostituire la data del 1° ottobre 2003 con il 31 dicembre 2004 garantendo così la prosecuzione di
numerosi affidamenti fino alla naturale scadenza, perché probabilmente
si sono accorti che numerosi affidamenti dati a importanti società quotate in borsa o sue controllate, sono
stati fatti dopo il 1° ottobre 2003.
In sostanza, ancora una volta vengono garantiti i profitti di pochi sull'Acqua di tutti!